Principi generali
Quelli che seguono sono i principi sulla base dei quali riteniamo debba essere regolato il diritto all'oblio in ambito giornalistico. Chiediamo anche a te di contribuire a migliorare tali principi allo scopo di raggiungere il miglior equilibrio tra oblio e il diritto di tutti di essere informati.
01.
L'accesso all'informazione deve essere garantita nel tempo, senza ostacoli, nella maggiore completezza e pluralità possibili, su ogni mezzo di diffusione.
(Corte Costituzionale della Rep. Italiana sent. 7/12/1994 n. 420)
02.
La cancellazione di un contenuto di tipo giornalistico (già pubblicato su qualsiasi tipo di organo di informazione riconosciuto) è una limitazione all'accesso all'informazione e la limitazione di un diritto del cittadino.
03.
Tutti gli strumenti e gli organi di informazione, presenti o futuri, che agevolano e garantiscono la conoscenza e la diffusione di notizie, devono essere considerati strumento di democrazia e di progresso civile.
04.
Internet è uno degli strumenti che maggiormente agevolano e garantiscono la conoscenza e la diffusione di notizie, così come la memoria delle stesse.
05.
Il diritto ad essere informato non cessa, né diminuisce, con il trascorrere del tempo e la minor contingenza della notizia. L'interesse pubblico si trasforma in diritto alla ricerca storica e alla conoscenza.
06.
Una notizia pubblicata nei termini della liceità e del diritto di cronaca non può e non deve per alcun motivo essere rimossa.
07.
La presenza negli archivi dei motori di ricerca o pubblicamente accessibili, non equivale ad una volontà esplicita di riportare alla ribalta una notizia. Non può dunque essere intesa come una lesione diritto all'oblio.