Diritto all'oblio

La memoria lunga della rete

"Il diritto all'oblio è il diritto di ognuno

di non ritornare alla ribalta della cronaca

per una vecchia vicenda in mancanza di fatti nuovi"

"Il diritto all´informazione è il diritto di ogni cittadino di conoscere potendo accedere a tutte le informazioni senza alcuna limitazione"

Il diritto all'oblio nell'informazione giornalistica
Il dibattito sul diritto all'oblio ha recentemente subito una forte accelerazione a seguito della sentenza di condanna inflitta a Google dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La sentenza pone il problema non più sul piano del contenuto - che può e deve restare online - ma esclusivamente su quello dell'indicizzazione, e quindi della sua raggiungibilità.

Da un certo punto di vista quindi la sentenza è apprezzabile in quanto chiarisce che l'informazione deve restare accessibile sul sito originario e contemporaneamente svincola l'editore dal dover eventualmente deindicizzare le notizie.

Non è però accettabile che venga delegata ad un privato (Google) la decisione di oscurare o meno un contenuto sul suo stesso motore di ricerca; compito che - sia chiaro - la stessa Google non avrebbe mai voluto dover assolvere.

Ma ancor più inaccettabile è che un contenuto giornalistico e legittimo venga oscurato limitando il diritto all'informazione di tanti cittadini.

Se da una parte è chiaro che in un mondo completamente digitalizzato un problema in termini di diritto all'oblio c'è, dall'altra non si può fare di tutta la rete un buco nero. Internet è composta da milioni di contenitori di cui non sempre è possibile con semplicità accertare proprietà ed entravi in contatto.

E' naturale che un cittadino debba poter avere gli strumenti di difesa per tutelare la propria immagine e integrità nei confronti di chi in rete utilizzi dati e informazioni a lui riferite.

Ma questo problema non si può porre tout court nell'ambito dell'informazione giornalistica. Direttore responsabile, trasparenza della proprietà e raggiungibilità delle redazioni, sono una garanzia per il cittadino. Se un giornale sbaglia, paga. Gli strumenti di difesa e risarcitori si sono.

Chiedere di oscurare una notizia vera, equivale invece a voler nascondere la verità.
Betto Liberati
Presidente ANSO

Principi generali

Quelli che seguono sono i principi sulla base dei quali riteniamo debba essere regolato il diritto all'oblio in ambito giornalistico. Chiediamo anche a te di contribuire a migliorare tali principi allo scopo di raggiungere il miglior equilibrio tra oblio e il diritto di tutti di essere informati.
01.
L'accesso all'informazione deve essere garantita nel tempo, senza ostacoli, nella maggiore completezza e pluralità possibili, su ogni mezzo di diffusione.
(Corte Costituzionale della Rep. Italiana sent. 7/12/1994 n. 420)
02.
La cancellazione di un contenuto di tipo giornalistico (già pubblicato su qualsiasi tipo di organo di informazione riconosciuto) è una limitazione all'accesso all'informazione e la limitazione di un diritto del cittadino.
03.
Tutti gli strumenti e gli organi di informazione, presenti o futuri, che agevolano e garantiscono la conoscenza e la diffusione di notizie, devono essere considerati strumento di democrazia e di progresso civile.
04.
Internet è uno degli strumenti che maggiormente agevolano e garantiscono la conoscenza e la diffusione di notizie, così come la memoria delle stesse.
05.
Il diritto ad essere informato non cessa, né diminuisce, con il trascorrere del tempo e la minor contingenza della notizia. L'interesse pubblico si trasforma in diritto alla ricerca storica e alla conoscenza.
06.
Una notizia pubblicata nei termini della liceità e del diritto di cronaca non può e non deve per alcun motivo essere rimossa.
07.
La presenza negli archivi dei motori di ricerca o pubblicamente accessibili, non equivale ad una volontà esplicita di riportare alla ribalta una notizia. Non può dunque essere intesa come una lesione diritto all'oblio.

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